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Obbligazione in genere - promesse unilaterali - promesse al pubblico – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 421 del 20/02/1963

Nozione - effetti - fattispecie - annuncio da parte di un editore della pubblicazione di una enciclopedia musicale - omissione del nome di alcuni artisti - risarcimento dei danni - mancanza.

La promessa al pubblico (art 1989 cod. civ.), che e compresa dal cod. civ. nel titolo delle promesse unilaterali, e che, quale dichiarazione non recettizia, e vincolante per il promittente, verso persone indeterminate, sin dal momento della pubblicazione, senza bisogno di altrui accettazione, ha per contenuto una prestazione di fare a favore di colui che si trovi in una data situazione o compia una data Azione. L'annuncio da parte di un editore della pubblicazione di un'enciclopedia musicale come 'opera di scrupolosa esattezza' non costituisce una promessa al pubblico e non impone all'editore alcun vincolo, tanto che nessuno gli può impedire di rinunciare alla impresa progettata, se questa non sia più ritenuta conveniente. Ne l'editore assume con l'annuncio un vincolo nei con fronti di tutti i musicisti, nel senso di ritenersi impegnato a segnalare nella raccolta il nome di ognuno di essi, in quanto una enciclopedia e opera di selezione, in ordine al cui compimento si deve riconoscere ai compilatori un certo margine di scelta. La cattiva scelta eseguita dai compilatori, nel senso dell'inserzione nella raccolta di nomi di artisti meno celebri e dell'esclusione di nomi di artisti più noti, può costituire un difetto dell'opera, ma non da luogo ad Azione risarcitoria da parte degli artisti esclusi, nei confronti dei quali nessuna promessa di inserzione con efficacia obbligatoria, può ritenersi fatta con l'annuncio della pubblicazione.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 421 del 20/02/1963