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Obbligazioni in genere - promesse unilaterali - promessa al pubblico – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1022 del 22/04/1963

Errore del promittente - riconoscibilità.

L'errore del promittente nella promessa al pubblico, per l'affidamento che essa ingenera in chi ne abbia preso di fatto conoscenza, puo essere invocato soltanto se riconoscibile dal beneficiario.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1022 del 22/04/1963