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Obbligazioni in genere - promesse unilaterali - promessa al pubblico – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5625 del 17/09/1983

Liquidazione coatta amministrativa di un istituto bancario - promessa di altra banca rivolta mediante comunicato a mezzo stampa ai creditori di quest'ultimo circa il soddisfacimento delle loro ragioni nel concorso di determinate circostanze - promessa al pubblico ex art. 1989 cod. Civ. - configurabilità - atti o interventi del commissario liquidatore in ordine al riscontro di detta circostanza - irrilevanza - limiti - pagamento del debito o altri strumenti negoziali satisfattori, quali oggetto della promessa - equipollenza.

Qualora una banca, in relazione alla messa in liquidazione coatta amministrativa di altro istituto bancario, rivolga ai creditori di quest'ultimo una promessa di soddisfacimento delle loro ragioni, nel concorso di determinate circostanze, mediante comunicato a mezzo stampa, la ricorrenza di una promessa al pubblico, vincolante ai sensi dell'art. 1989 cod. civ., prescinde da Atti od interventi del Commissario liquidatore in ordine al riscontro di dette circostanze, ove ciò non sia espressamente previsto in quel comunicato, e prescinde altresì dal fatto che la promessa medesima abbia direttamente ad oggetto il pagamento del debito, ovvero contempli altri strumenti negoziali satisfattori (come la cessione del credito o l'espromissione del debito), tenuto conto che la promessa al pubblico, secondo la citata norma, può riguardare qualunque prestazione a carattere patrimoniale, e, quindi, anche l'impegno a stipulare un contratto.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5625 del 17/09/1983