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Obbligazioni in genere - promesse unilaterali - promessa di pagamento e ricognizione del debito – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7262 del 29/03/2006

Natura recettizia - Conseguenze - Assegno - Promessa di pagamento - Configurabilità - Sussistenza - Presupposti - Limiti - Mero possessore del titolo - Effetti - Inversione dell'onere della prova - Esclusione - Fondamento.

Poiché, ai sensi dell'art.1987 cod. civ., le promesse unilaterali producono effetti obbligatori nei limiti stabiliti dalla legge, la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, secondo quanto previsto dall'art.1988 cod. civ., dispensano colui al quale sono fatte dall'onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria; pertanto, in considerazione della natura recettizia della promessa, l'assegno riveste tale natura certamente nei rapporti fra traente e prenditore o fra girante ed immediato giratario ma non pure nei confronti di colui che si atteggi quale mero possessore del titolo, giacchè - mancando in esso l'indicazione del soggetto al quale è fatta la promessa -non vi è ragione di attribuire il beneficio dell'inversione dell'onere dela prova.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7262 del 29/03/2006