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Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - oggettivo – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9052 del 15/04/2010

Mancanza di "causa adquirendi" - Restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto - Azione di ripetizione dell'indebito - Configurabilità - Fattispecie relativa a versamenti privi di causa a seguito della rottura del fidanzamento tra i nubendi.

Qualora venga acclarata la mancanza di una "causa adquirendi" - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente - l'azione accordata della legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che non fosse incorsa in ultrapetizione la sentenza impugnata, la quale aveva accolto la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di un contratto, escludendo la configurabilità dello stesso come donazione obnuziale priva di causa per rottura del fidanzamento da parte dei nubendi, come sostenuto dall'attore, ma ravvisandovi un complesso accordo negoziale affetto da nullità perché stipulato in frode alla legge).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9052 del 15/04/2010