Obbligazioni in genere - promesse unilaterali - promessa di pagamento e ricognizione del debito - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23246 del 05/10/2017

Promessa di pagamento titolata - Natura confessoria - Esclusione - Coesistente dichiarazione confessoria nel medesimo documento - Ammissibilità - Conseguenze in tema di prova.

La promessa di pagamento, anche se titolata, diverge dalla confessione in quanto, mentre la prima consiste in una dichiarazione di volontà intesa ad impegnare il promittente all'adempimento della prestazione oggetto della promessa medesima, la seconda consiste nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante ed ha, perciò, il contenuto di una dichiarazione di scienza; è tuttavia possibile che, nel contesto di un unico documento, accanto alla volontà diretta alla promessa, coesista una confessione di fatti pertinenti al rapporto fondamentale la quale, avendo valore di prova legale (nella specie, circa l'esistenza del credito) preclude la prova contraria ex art. 1988 c.c. (nella specie, sull'inesistenza o sull'estinzione della prestazione promessa), salva la eventuale revoca della confessione per errore di fatto o violenza.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23246 del 05/10/2017