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Obbligazioni in genere - promesse unilaterali - promessa di pagamento e ricognizione del debito – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14533 del 15/07/2016

Dichiarazione del creditore circa l'altrui debito - Riferimento esclusivo all'importo del debito - Natura - Confessione - Esclusione - Ricognizione di debito - Conseguenze sul piano probatorio - Fattispecie.

La dichiarazione relativa all'importo dell'altrui debito, la quale non precisi il fatto giuridico dei pagamenti effettuati o da effettuare, non integra una confessione, ma un negozio unilaterale recettizio, da cui derivano a favore del debitore destinatario della dichiarazione effetti analoghi a quelli previsti dall'art. 1988 c.c., dispensando colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale la cui esistenza si presume fino a prova contraria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, fondata sulla valenza pienamente confessoria della dichiarazione della presidente di una cooperativa in ordine al debito residuo del socio, laddove invece dalle allegazioni della stessa cooperativa e dalle risultanze istruttorie risultava un debito sensibilmente superiore).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14533 del 15/07/2016