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Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - prelazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18769 del 26/09/2016

Prelazione e retratto agrario - Condizione impeditiva - Insediamento sul fondo di coltivatore diretto - Onere probatorio a carico del retraente - Principio di vicinanza della prova - Esclusione - Ragioni.

In tema di prelazione agraria, l'onere probatorio di dimostrare che sul fondo oggetto di riscatto non sussista la condizione impeditiva dello stabile insediamento di un coltivatore diretto grava sul retraente, senza che possa trovare applicazione il principio di vicinanza della prova, non invocabile allorché le circostanze da provare rientrino nella piena conoscibilità ed accessibilità di entrambe le parti, come accade nel caso di specie, considerate le caratteristiche della situazione presa in esame dalla legge agraria, ovvero la contiguità dei fondi e l'attività lavorativa, svolta su quello confinante, da chi esercita il retratto.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18769 del 26/09/2016