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Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3010 del 28/02/2012

Prelazione agraria - Condizioni - Sussistenza al tempo dell'esercizio del diritto - Necessità - Persistenza in corso di causa - Obbligo di verifica - Esclusione.

In materia di prelazione agraria, le condizioni per l'esercizio della facoltà di riscatto, compresa la destinazione agricola del fondo, vanno riscontrate nel momento in cui quest'ultimo è alienato al terzo in violazione del diritto di prelazione, oppure nel momento in cui essa viene esercitata, con la dichiarazione relativa al retratto comunicata dal retraente al retrattato, senza che il giudice debba verificare la persistenza dei requisiti previsti dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965 per tutta la durata della causa, dalla sua proposizione e sino al momento della emanazione della sentenza.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3010 del 28/02/2012