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Obbligazioni in genere - solidarietà - litisconsorzio (integrazione del contraddittorio) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 27/03/2007

Necessario - Tra più soggetti autori del danno - Sussistenza - Esclusione - Deroga - Presupposti - Rapporto di dipendenza o di pregiudizialità di una o più responsabilità rispetto a quelle degli altri concorrenti ovvero imposizione "ex lege" del litisconsorzio - Fattispecie in materia di responsabilità extracontrattuale riconducibile ad azione di riscatto in tema di locazione.

L'obbligazione risarcitoria - derivante da un fatto unico dannoso imputabile a più soggetti - è solidale, non cumulativa, e, perciò, non dà luogo a litisconsorzio necessario passivo e non impone, di conseguenza, il "simultaneus processus", incontrando tale regola una deroga, in via eccezionale, soltanto nei casi in cui la responsabilità, in capo ad uno dei danneggianti, si ponga in rapporto di dipendenza con la responsabilità di altri danneggianti, ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro stretta subordinazione, anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro, nonché nell'ipotesi in cui sia la legge stessa che - presupponendo, e derogando a detto principio - imponga esplicitamente, sempre in via eccezionale, il litisconsorzio necessario tra coobbligati solidali. (Nella specie, rigettando il relativo motivo di ricorso, la S.C. ha rilevato come, nel caso dedotto di un'azione di responsabilità extracontrattuale riconducibile ad un'azione di riscatto promossa ai sensi dell'art. 39 della legge n. 392 del 1978, esercitata congiuntamente nei riguardi degli alienanti e degli acquirenti, in rapporto al preteso comportamento degli alienanti, non sussistesse stretta subordinazione o rapporto di dipendenza tra le condotte di tutti gli alienanti, ben potendo alcuni di essi essere rimasti estranei al denunciato fatto dannoso della preordinata dolosa condotta diretta a vanificare il diritto di riscatto del conduttore).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 27/03/2007