Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto – Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 2591 del 07/02/2006

Obbligazioni pecuniarie - Luogo di adempimento - Domicilio del creditore alla scadenza dell'obbligazione - Cessione del credito - Domicilio del cessionario - Applicabilità - Condizioni.

In tema di cessione di crediti, la disciplina dell'art. 1182, terzo comma, cod. civ., in base alla quale le obbligazioni liquide ed esigibili devono adempiersi al domicilio che ha il creditore alla scadenza, è applicabile anche alla cessione di credito, con la conseguenza che il debitore ceduto, se preavvertito dello spostamento del luogo di pagamento e purché non ne derivi un eccessivo aggravio per lui, deve adempiere al domicilio del cessionario, ancorché diverso da quello del cedente.

Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 2591 del 07/02/2006