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obbligazioni in genere - promesse unilaterali - promessa di pagamento e ricognizione del debito – corte di cassazione sez. 3, sentenza n. 13243 del 11/06/2014

Dichiarazione "pagherò" riportata sul protesto delle cambiali - Natura di negozio cambiario - Esclusione - Natura di promessa di pagamento o riconoscimento di debito - Configurabilità - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13243 del 11/06/2014

titoli di credito - cambiale (o pagherò) - tratta - in genere. corte di cassazione sez. 3, sentenza n. 13243 del 11/06/2014

La dichiarazione "provvederò" o altra simile, resa dal trattario di una cambiale tratta non accettata al notaio o al pubblico ufficiale che procede al protesto e che la riproduce nell'atto pubblico di protesto, non ha natura di negozio cambiario né efficacia di accettazione della cambiale tratta, essendo priva della forma richiesta, nonchè contenuta in un atto distinto dal titolo cambiario anche se collegato a quest'ultimo attraverso il foglio di allungamento; essa, tuttavia, ha valore di promessa di pagamento o di riconoscimento di debito ex art. 1988 cod. civ., ed è idonea ad obbligare il dichiarante, salvo che questi non provi il difetto di causa.