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obbligazioni in genere - promesse unilaterali - promessa di pagamento e ricognizione del debito – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19165 del 29/09/2005

Autonoma fonte di obbligazione - Esclusione - Astrazione processuale della causa - Configurabilità - Conseguente inversione dell'onere della prova - Inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto fondamentale - Onere probatorio - A carico del promittente - Sussistenza - Fattispecie relativa a dedotta causa illecita del credito. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19165 del 29/09/2005

La ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. - nella cui previsione rientrano anche dichiarazioni titolate - un'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o la invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito. (Nella specie, relativa al preteso carattere usurario delle somme pretese dal creditore, la S.C., nel ritenere inammissibile il ricorso sul punto, a causa del difetto di autosufficienza dello stesso, ha precisato che l'onere di provare l'inesistenza del rapporto fondamentale non può risolversi nella semplice affermazione della causa illecita delle somme reclamate).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19165 del 29/09/2005