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obbligazioni adempimento - pagamento - imputazione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9648 del 06/05/2014

Pluralità di debiti verso ente previdenziale - Pagamento parziale - Imputazione a deconto delle sanzioni civili piuttosto che del capitale - Ragione. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9648 del 06/05/2014

In tema di imputazione di pagamento, qualora un datore di lavoro abbia una pluralità di debiti verso un ente previdenziale, il pagamento parziale va imputato alla estinzione del debito relativo alle sanzioni civili, in quanto credito meno garantito, piuttosto che al capitale rappresentato dalle contribuzioni omesse, poiché il primo è assistito da un privilegio, per ordine di soddisfazione e per entità dell'importo coperto, pari a metà (artt. 2754 e 2778 n. 8 cod. civ.), suvvalente rispetto al secondo, assistito da privilegio di grado poziore e per l'intero importo (artt. 2753 e 2778 n. 1 cod. civ.).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9648 del 06/05/2014