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notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - processo disciplinare – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1437 del 23/01/2014

Reclamo avverso la decisione della Commissione amministrativa regionale di disciplina - Giudizio della corte d'appello - Divieto di nuove produzioni documentali - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1437 del 23/01/2014

In tema di procedimento disciplinare a carico di notai, il giudizio della corte d'appello in sede di reclamo avverso la decisione della Commissione amministrativa regionale di disciplina, pur avendo indubbi connotati impugnatori, non è assimilabile all'appello, disciplinato dal codice di procedura civile, il quale si configura come un procedimento di secondo grado avente natura omogenea rispetto a quello di primo grado. Ne consegue che in tale giudizio non è applicabile il disposto dell'art. 345 cod. proc. civ. sul divieto di produrre nuovi documenti, dovendosi escludere che nella fase amministrativa davanti alla Commissione possano determinarsi preclusioni istruttorie destinate a perpetuarsi nella fase giurisdizionale.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1437 del 23/01/2014