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Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 741 del 15/01/2020 (Rv. 656792 - 06)

Richiesta di applicazione di misure cautelari ex art. 22 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Apprezzamento del giudice disciplinare - Contenuto - Principio di gradualità -Criteri di valutazione.

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, in presenza della richiesta di applicazione di misure cautelari ex art. 22 del d.lgs. n. 109 del 2006, il giudice non è tenuto al completo accertamento della sussistenza degli addebiti (che è riservato al giudizio di merito sull'illecito) ma deve valutare, oltre alla rilevanza disciplinare dei fatti contestati astrattamente considerati e della possibile sussistenza degli stessi, anche la loro oggettiva gravità e la loro compatibilità con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali in assoluto o nel distretto ove erano state esercitate in precedenza, dipendendo da tali valutazioni - in applicazione del criterio di gradualità quale precipitato del principio generale di proporzionalità posto dal codice di procedura penale (art. 275, commi 1 e 2, c.p.p.) - l'irrogazione della misura della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio o quella del trasferimento provvisorio in altro distretto.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 741 del 15/01/2020 (Rv. 656792 - 06)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE