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Illecito per ritardata scarcerazione di indagato detenuto 

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - sanzioni - ritardata scarcerazione di indagato detenuto - Illecito ex artt. 1 e 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Sussistenza - Arresti domiciliari - Irrilevanza - Erronea indicazione della scadenza nel sistema informatico - Irrilevanza.

Integra l'illecito disciplinare sanzionato dall'art. 1, comma 1, e dall'art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006, il comportamento del P.M. che abbia disposto la rimessione in libertà di un indagato sottoposto a misura custodíale (anche se agli arresti domiciliari) con notevole ritardo (nel caso di specie, 65 giorni) rispetto alla scadenza dei termini di custodia cautelare relativi alla fase delle indagini preliminari, senza che possa assumere rilevanza, ai fini della scusabilità della condotta, l'erronea indicazione della scadenza del termine di fase nel sistema informatico dell'ufficio GIP-GUP del Tribunale nella cartella condivisa "Procura- GIP", successivamente riportata negli scadenzari informatico e cartaceo della Procura della Repubblica, posto che il P.M., titolare delle indagini, non può in alcun modo sottrarsi al dovere di controllare l'esatta scadenza del termine nonché, giornalmente, verificare la posizione dell'indagato in regime di custodia cautelare.

Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 20182 del 25/07/2019 (Rv. 654877 - 01)