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Responsabilità disciplinare del magistrato per espressioni sconvenienti Cass. Sent. 15897/2019

Ordinamento giudiziario – responsabilità disciplinare del magistrato per espressioni sconvenienti Espressioni sconvenienti, “in incertam personam”, rese in una trasmissione televisiva - Illecito ex art. 4, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Inconfigurabilità

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, le espressioni sconvenienti rivolte "in incertam personam", rese in occasione di una trasmissione televisiva, non integrano l'illecito di cui all'art. 4, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, il quale postula che la condotta disciplinarmente rilevante costituisca reato, poiché il reato di diffamazione è costituito dall'offesa alla reputazione di una persona determinata e non può essere, quindi, ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria, anche limitata, se le persone, cui le frasi si riferiscono, non sono individuabili.

(Nella specie la S.C., confermando la decisione impugnata, ha ritenuto che la critica espressa dal magistrato incolpato, nei confronti dei magistrati amministrativi che gestiscono corsi di preparazione al concorso in magistratura, non fosse rivolta a soggetti specificamente indicati, né facilmente individuabili in riferimento a circostanze notorie, dovendosi escludere da tale ambito le informazioni che possano essere reperite tramite i motori di ricerca Internet, che non equivalgono alla generalizzata cognizione di fatti in relazione a soggetti di media cultura in un dato tempo e luogo, quali i destinatari - pubblico di non esperti giuristi - della trasmissione televisiva nel cui contesto la frase era stata pronunciata).

Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 15897 del 13/06/2019 (Rv. 654324 - 01)