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Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10935 del 18/04/2019 (Rv. 653601 - 01)

Ricorso per cassazione avverso sentenze della Sezione disciplinare del CSM - Termine - Decorrenza - Notificazione o comunicazione dell'awiso di deposito in date diverse nei confronti di ciascuno degli aventi diritto all'impugnazione - Art. 585, comma 3, c.p.p. - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze in caso di ricorso proposto dal Ministro della giustizia.

Ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse dalla Sezione disciplinare del CSM, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006, nel caso in cui il termine per impugnare decorra dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito, se queste ultime sono avvenute in date diverse nei confronti di ciascuno degli aventi diritto all'impugnazione, non trova applicazione l'art. 585, comma 3, c.p.p.; ne consegue che il Ministro della giustizia non può giovarsi, ai fini della tempestività del ricorso, della comunicazione della sentenza al Procuratore generale della Corte di cassazione avvenuta in una data successiva a quella presso il Gabinetto del Ministro medesimo.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10935 del 18/04/2019 (Rv. 653601 - 01)