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Disciplina della magistratura - Illecito disciplinare - Principio di specialità – Applicabilità -  Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 4881 del 19/02/2019

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - Illecito disciplinare - Principio di specialità – Applicabilità - Concorso apparente di norme - Applicabilità – Limiti – Fattispecie.

Il principio di specialità ex art. 15 c.p. - il quale vale anche nelle ipotesi di illecito disciplinare del magistrato, ove sussista un concorso apparente di norme coesistenti astrattamente applicabili al medesimo fatto disciplinarmente rilevante - non può ritenersi operante se le fattispecie di illecito concorrenti, ancorché astrattamente poste in rapporto di specialità tra di loro, siano in concreto riferibili a fatti diversi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la configurabilità di un concorso apparente di norme in una ipotesi in cui l'incolpato aveva contattato il magistrato relatore di un processo penale e, successivamente, aveva comunicato all'imputato l'esito favorevole del colloquio, attesa la radicale ed ontologica diversità delle due condotte contestate, ricondotte, rispettivamente, all'art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 109 del 2006 - relativo all'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato - e alla lettera d) della medesima disposizione, che sanziona i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratore).

 Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 4881 del 19/02/2019