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Disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - magistrato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo -  Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 4882 del 19/02/2019

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - magistrato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo - sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio - presupposti - gravità dei fatti ascritti in sede penale - valutazione – necessità – pericolo di reiterazione della condotta illecita

La sospensione cautelare facoltativa, prevista dall'art. 22 del d.lgs. n. 109 del 2006 per il caso del magistrato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, impone al giudice disciplinare di valutare la gravità dei fatti ascritti in sede penale, tenendo conto del titolo dei delitti e di tutte le circostanze del caso concreto ai fini del giudizio circa l'esistenza di una lesione del prestigio e della credibilità dell'incolpato tale da non essere compatibile con l'esercizio delle funzioni, mentre nessun rilievo assume la valutazione del pericolo di reiterazione delle contestate condotte illecite. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice disciplinare che, pur avendo riconosciuto la gravità dei fatti addebitati ad un G.I.P. cui era stato contestato il reato di rivelazione di segreto d'ufficio, aveva rigettato la richiesta di sospensione cautelare facoltativa dell'incolpato in ragione della ritenuta assenza del rischio di reiterazione delle condotte contestate, per essere stato il magistrato trasferito ad altro tribunale ed allontanato, quindi, dal contesto ambientale nel quale quelle condotte erano maturate).

 Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 4882 del 19/02/2019