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Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - in genere -- Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 16017 del 18/06/2018

Rimodulazione della misura cautelare di trasferimento ad altra sede e funzione - Omessa valutazione delle cause dell'addebito disciplinare originario - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, è viziato da carenza motivazionale il provvedimento di rimodulazione della misura cautelare del trasferimento ad altra sede e funzione che abbia omesso di valutare le circostanze di fatto alla base della contestazione disciplinare e, in particolare, di illustrare la ricorrenza di "fatti nuovi" che, apprezzati congiuntamente a quelli precedentemente esaminati, potessero essere idonei a giustificare il mutamento del quadro cautelare. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del C.S.M., di modifica della misura cautelare del trasferimento ad altra sede e funzione del magistrato, con attribuzione delle funzioni requirenti di magistrato distrettuale presso la Procura Generale della stessa sede nella quale prestava originariamente servizio, omettendo, fra l'altro, di rivalutare il giudizio, originariamente formulato, di inidoneità allo svolgimento di quelle funzioni e di motivare sulla destinazione allo svolgimento delle stesse in un ufficio superiore della stessa sede nella quale erano stati commessi i fatti contestatigli).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 16017 del 18/06/2018