Sospensione di procedura esecutiva immobiliare in attesa della definizione di giudizio di divisione – Cass. n. 15080/2021

Esecuzione forzata - sospensione dell'esecuzione - Processo civile - Processo esecutivo - Sospensione di procedura esecutiva immobiliare in attesa della definizione di giudizio di divisione - Decesso del professionista incaricato della vendita all'incanto nel giudizio di divisione - Effetto interruttivo - Esclusione - Stasi tra le due fasi di cui si compone il giudizio divisorio - Configurabilità - Riassunzione della procedura esecutiva sospesa - Presupposti. Procedimento civile - interruzione del processo.

Nell'ipotesi di morte del professionista incaricato della vendita dei beni che formano oggetto del giudizio di divisione in cui è parte il debitore esecutato ed in attesa della cui definizione è stata disposta la sospensione di un procedimento esecutivo immobiliare, non si determina alcuna interruzione suscettibile di essere superata con riassunzione, atteso che detto evento provoca soltanto una stasi tra le due fasi che compongono il giudizio divisorio, la cui definizione, con il conseguimento del risultato utile della divisione e l'attribuzione al debitore esecutato del ricavato della medesima, è presupposto della riassunzione della procedura esecutiva sospesa.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 15080 del 31/05/2021 (Rv. 661577 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_601, Cod_Proc_Civ_art_627, Cod_Proc_Civ_art_630, Cod_Proc_Civ_art_785, Cod_Proc_Civ_art_787