Titolo esecutivo di formazione giudiziale – Cass. n. 29468/2020

Esecuzione forzata - titolo esecutivo – sentenza - Titolo esecutivo di formazione giudiziale - Correzione di errore materiale - Opposizione all'esecuzione - Contestazione sulla regolarità del procedimento ex art. 288 c.p.c. – Inammissibilità - provvedimenti del giudice civile - sentenza – correzione - In genere.

Nell'opposizione all'esecuzione promossa in base a un titolo esecutivo di formazione giudiziale, poi corretto ai sensi dell'art. 288 c.p.c., è inammissibile la contestazione riguardante la regolarità del procedimento di correzione, la quale va proposta, qualora ne sussistano i presupposti, coi mezzi di impugnazione avverso il titolo emendato a norma dell'art. 288, comma 4, c.p.c..

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 29468 del 23/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_615

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