Accertamento dell'obbligo del terzo - Cass. n. 14599/2020

Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - accertamento dell'obbligo del terzo -Quietanza di pagamento priva di data certa anteriore al pignoramento - Opponibilità al condomino che agisca in sede esecutiva sui crediti del debitore esecutato verso il suo condominio - Esclusione - Fondamento - Valore probatorio in caso di sua opponibilità – Limiti - obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - quietanza .

La quietanza di pagamento priva di data certa anteriore al pignoramento è inopponibile, ai sensi dell'art. 2704 c.c., al condomino che sottoponga ad espropriazione forzata ex artt. 543 ss. c.p.c. i crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti del proprio condominio, essendo egli terzo estraneo al rapporto contrattuale dal quale origina l'oggetto del pignoramento; in ogni caso, tale quietanza, ove opponibile al condomino procedente, non gode del valore probatorio privilegiato di cui all'art. 2702 c.c., trattandosi di "res inter alios acta", ma, quale prova atipica dal valore meramente indiziario, può essere liberamente contestata dal creditore e contribuisce a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri elementi probatori acquisiti al processo.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14599 del 09/07/2020 (Rv. 658332 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2704, Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Civ_art_2702, Cod_Civ_art_1199

corte

cassazione

14599

2020