Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi – Cass. n. 11268/2020

Opposizioni esecutive - Litisconsorzio necessario - Soggetti - Contenuto minimo a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione.

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto.

Procedimento civile - litisconsorzio - necessario.

In materia di opposizioni esecutive e controversie distributive, il ricorso per cassazione deve essere proposto nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento della proposizione dell'opposizione, fra i quali sussiste litisconsorzio processuale necessario, sicché il ricorso medesimo deve contenere, a pena di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., l'esatta indicazione dei litisconsorti necessari, al fine di consentire la verifica dell'integrità del contraddittorio ed eventualmente ordinarne l'integrazione ai sensi dell'art. 331 c.p.c.

Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 11268 del 12/06/2020 (Rv. 658143 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_617

CORTE

CASSAZIONE

11268

2020