Esecuzione forzata - opposizioni – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020 (Rv. 657297 - 01)

Vendita della cosa data in pegno - Opposizione del debitore - Natura - Opposizione all'esecuzione - Conseguenze - Inapplicabilità della sospensione feriale dei termini - Giudizio di cassazione - Rilevabilità d'ufficio della tardività del ricorso.

Procedimento civile - termini processuali - sospensione.

Responsabilita' patrimoniale - cause di prelazione - pegno (nozione, caratteri) - di beni mobili - vendita della cosa.

L'opposizione alla vendita della cosa data in pegno di cui all'art_ 2797, comma 2, c.c. ha la sostanziale natura di un'opposizione all'esecuzione ex art_ 615 c.p.c. ed è perciò soggetta alle stesse regole processuali di quest'ultima, ivi compresa l'esclusione dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ai sensi dell'art_ 3 della l. n. 742 del 1969, regola che trova applicazione anche al giudizio di cassazione, con conseguente rilievo d'ufficio della tardività ed inammissibilità del ricorso.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020 (Rv. 657297 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Civ_art_2797, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327

ESECUZIONE FORZATA

OPPOSIZIONI