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Vincolo di destinazione - impignorabilità del credito

Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - dichiarazione del terzo - in genere - indicazione dell’esistenza di un vincolo di destinazione - carattere positivo della dichiarazione - sussistenza - conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23631 del 28/09/2018

>>> Nell'espropriazione presso terzi, l'indicazione dell'esistenza di un vincolo di destinazione che può determinare l'impignorabilità del credito aggredito in via esecutiva, non fa venir meno il carattere di positività della dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c., e comunque il terzo debitore dell'esecutato non è legittimato a far valere la predetta impignorabilità,neanche sotto il profilo dell'esistenza di vincoli di destinazione, essendo tale questione relativa al rapporto tra creditore esecutante e debitore esecutato, al quale soltanto spettano gli appositi rimedi oppositivi previsti dalla legge.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23631 del 28/09/2018