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Esecuzione forzata - estinzione del processo - effetti - Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 13817 del 31/05/2017

Estinzione del processo esecutivo - Conseguenze - Opposizione sulle sole spese di precetto - Carenza di interesse originaria - Fondamento.

Nel caso di opposizione all'esecuzione esclusivamente fondata su voci di spese dell'atto di precetto, la rinuncia all'esecuzione intervenuta prima dell'opposizione determina l'estinzione dell'esecuzione, e la conseguente carenza di interesse originaria, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, in quanto l'opposizione sulle sole spese di precetto esaurisce i propri effetti all'interno della procedura estinta; ne consegue che, ove tale rilievo venga compiuto nel giudizio di legittimità, la sentenza dovrà essere cassata senza rinvio.

Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 13817 del 31/05/2017