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Esecuzione forzata - opposizioni - in genere – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23847 del 18/09/2008

Opposizione in materia esecutiva - Erronea qualificazione da parte del ricorrente dell'opposizione proposta come opposizione agli atti esecutivi e non come opposizione all'esecuzione - Omesso rilievo nella sentenza definitoria del giudizio - Rilevanza ai fini dell'impugnazione - Sussistenza - Condizioni - Omissione comportante concrete conseguenze sul contenuto della decisione - Necessità - Fattispecie.

 

L'omesso rilievo, nella sentenza che decide sull'opposizione esecutiva, dell'erronea qualificazione, da parte del ricorrente, dell'opposizione proposta come opposizione agli atti esecutivi e non come opposizione all'esecuzione (nella specie per avere il ricorrente contestato il diritto del creditore procedente ad introdurre nei suoi confronti un secondo procedimento esecutivo quale esatto duplicato di altro precedentemente introdotto), integra un vizio di violazione di norme sul procedimento, decisivo soltanto nei limiti in cui comporti concrete conseguenze sul contenuto della decisione, per aver impedito l'esame nel merito della domanda, ma non quando il merito sia stato esaminato e la relativa decisione sia conforme a diritto. (Nella specie, la S.C. ha escluso la rilevanza dell'omissione, per avere la sentenza affrontato e risolto con logica ed adeguata motivazione il merito dell'opposizione, evidenziando la sostanziale legittimità di più pignoramenti gravanti sugli stessi beni).

Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23847 del 18/09/2008