Esecuzione forzata - estinzione del processo - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5539 del 05/04/2012

Rilevabilità d'ufficio della causa di estinzione - Conseguenze - Legittimazione a richiedere la relativa statuizione - Terzo aggiudicatario o debitore fallito - Sussistenza.

Poiché l'estinzione del processo esecutivo per omesso deposito della documentazione di cui all'art. 567, comma secondo, cod. proc. civ. (ovvero del certificato notarile sostitutivo) può essere dichiarata anche d'ufficio, la relativa statuizione può essere sollecitata non solo dalle parti in senso stretto del giudizio, ma anche da chiunque possa trarne un vantaggio: e quindi sia dal terzo acquirente del bene pignorato, sia dal debitore esecutato, a nulla rilevando né che sia quest'ultimo stato dichiarato fallito, né che vi sia l'opposizione del curatore.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5539 del 05/04/2012