Esecuzione forzata - mobiliare - presso il debitore - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 937 del 24/01/2012

Artt. 530, ultimo comma e 525, terzo comma, cod. proc. civ. - Testo anteriore alle modifiche di cui al d.l. n. 35 del 2005, convertito con la legge n. 80 del 2005 - Pignoramento di beni o deposito di somme da parte del debitore di valore non superiore al limite di euro 5.164,57 - Assenza di creditori intervenienti - Vendita o assegnazione - Previa fissazione dell'udienza per l'audizione della parti - Necessità - Esclusione.

In base al combinato disposto degli artt. 530, ultimo comma, e 525, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo antecedente le modifiche di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80) applicabile "ratione temporis", in caso di pignoramento di beni, o di deposito di somme da parte del debitore, al fine di evitare il pignoramento, di valore non superiore al limite di euro 5.164,57, stabilito dallo stesso art. 525 cod. proc. civ., la vendita o l'assegnazione, in assenza di creditori intervenienti, possono essere disposti con decreto, senza che venga fissata apposita udienza per l'audizione delle parti, a norma del primo comma del citato art. 530 cod. proc. civ..

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 937 del 24/01/2012