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Esecuzione forzata - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3656 del 14/02/2013

Creditore pignorante avente distinto credito nei confronti del debitore - Legittimazione all'intervento ai sensi dell'art. 499 cod. proc. civ. - Configurabilità.

In tema di espropriazione forzata, il creditore pignorante, che intenda far valere nel processo già instaurato un ulteriore credito nei confronti del medesimo debitore, può intervenire nell'esecuzione ai sensi degli artt. 499 e segg. cod. proc. civ., purché in possesso dei generali requisiti occorrenti ai fini della relativa legittimazione.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3656 del 14/02/2013