Esecuzione forzata - assegnazione - beni assegnandi - immobili – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8857 del 18/04/2011

Assegnazione - Termine per l'istanza - Natura ordinatoria - Estinzione del processo esecutivo - Mancata fissazione di nuova udienza per l'incanto - Discrezionalità del giudice dell'esecuzione - Insussistenza.

Nel procedimento esecutivo, il termine di dieci giorni per presentare istanza di assegnazione, di cui all'art. 588 cod. proc. civ., ha natura non perentoria, ma ordinatoria, sicché il giudice dell'esecuzione non può discrezionalmente decretare l'estinzione della procedura esecutiva con provvedimento anticipatorio che prefiguri tale estinzione quale conseguenza del decorso della decade dall'udienza infruttuosa di incanto, in assenza di fissazione di nuova udienza, e perciò al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, giusta disposto dell'art. 630 cod.proc.civ.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8857 del 18/04/2011