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Esecuzione forzata - titolo esecutivo - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 5591 del 09/03/2011

Notifica del titolo esecutivo non alla parte personalmente ma al difensore domiciliato presso la stessa parte - Nullità per difformità dallo schema legale - Esclusione - Conoscenza del titolo - Raggiungimento dello scopo.

Nel regime dell'art. 479, secondo comma, cod. proc. civ., introdotto dall'art. 2, terzo comma, lett. e), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con mod., nella legge 14 maggio 2005, n. 80, qualora il titolo esecutivo costituito da una sentenza (o da altro provvedimento avente natura di titolo esecutivo) venga notificato al difensore della parte nel giudizio in cui il titolo si è formato, domiciliatosi presso la stessa parte, la notificazione, pur difforme dallo schema legale della suddetta norma per non essere stata indirizzata alla parte personalmente, non può ritenersi nulla, perché è idonea al raggiungimento dello scopo che una notifica eseguita personalmente alla parte medesima avrebbe dovuto raggiungere, cioè quello di determinare la conoscenza del titolo in capo ad essa.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 5591 del 09/03/2011