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Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6666 del 23/03/2011

Vizio della citazione a comparire - Opposizione agli atti esecutivi - Proponibilità da parte del debitore - Decorrenza del termine - Dal momento della notificazione dell'atto di pignoramento - Fondamento - Fattispecie.

In tema di espropriazione presso terzi, il vizio di un atto di tale procedimento - che si configura come fattispecie complessa, con perfezionamento della sua intera efficacia in virtù della dichiarazione positiva di quantità ovvero, in caso di contestazione, della sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo - deve essere fatto valere con l'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., individuandosi il singolo atto, avverso cui la norma citata consente di proporre opposizione, in ciascuno di quelli di cui si compone la predetta fattispecie, ogniqualvolta il vizio che lo inficia non abbia impedito alla parte di averne legale conoscenza. (La S.C., in applicazione di tale principio con riguardo alla citazione a comparire, notificata ex art. 543 cod. proc. civ., in cui era mancata l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, ha confermato la sentenza di merito, secondo la quale era tardiva l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., poiché proposta oltre il termine decorrente dalla predetta notifica).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6666 del 23/03/2011