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Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17524 del 23/08/2011

Espropriazione presso terzi - Opposizione proposta da un comune - Contenuto - Vincolo di impignorabilità per destinazione delle somme a pubbliche finalità - Qualificazione - Opposizione agli atti esecutivi - Configurabilità - Deduzione dell'insussitenza delle condizioni di legge per la pignorabilità delle somme - Mancata dichiarazione della nullità del pignoramento - Qualificazione dell'opposizione come opposizione all'esecuzione - Fondamento.

Nell'espropriazione forzata presso terzi, è inquadrabile come opposizione agli atti esecutivi l'opposizione proposta da un comune avverso l'ordinanza di assegnazione del credito, con la quale si deduca l'esistenza di un vincolo d'impignorabilità per la destinazione delle somme a pubbliche finalità. Qualora, invece, nel processo esecutivo si ponga la questione se, rispetto alle somme sottoposte a pignoramento da parte del creditore, ricorrano o no le condizioni stabilite dalla legge perchè le somme di competenza del comune restino sottratte alla esecuzione, ed il giudice dell'esecuzione non abbia, d'ufficio o su istanza di parte, dichiarato nullo il pignoramento, nè si sia ancora addivenuti alla chiusura del processo con l'ordinanza di assegnazione, il debitore può proporre l'opposizione all'esecuzione per far valere l'impignorabilità.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17524 del 23/08/2011