Rigetto in appello della domanda proposta – Cass. n. 18036/2022

Spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza - in genere - Rigetto in appello della domanda proposta ex art. 96 c.p.c. dalla parte soccombente in primo grado e vincitrice nel merito in secondo grado - Parziale e reciproca soccombenza sia in primo che in secondo grado - Insussistenza - Conseguenze in tema di spese processuali- Fattispecie.

 

Il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.(In applicazione di detto principio la Corte, confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il pieno accoglimento in favore della odierna parte resistente della domanda di usucapione rispetto al rigetto di quella per lite temeraria fa escludere la contrapposizione di una pluralità di domande tale da giustificare la reciproca soccombenza).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18036 del 06/06/2022 (Rv. 664898 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_096

 

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