Liquidazione delle spese processuali – Cass. n. 14198/2022

Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - Liquidazione delle spese processuali dopo il d.m. n. 55 del 2014 - Entro i parametri minimi e massimi - Controllo di legittimità - Esclusione - Liquidazione in aumento o in diminuzione - Esigenza di motivazione - Sussiste.

 

In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022 (Rv. 664685 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091

 

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