Somma equitativamente determinata – Cass. n. 8943/2022

Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - responsabilità aggravata - lite temeraria - Somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Criteri di liquidazione - Individuazione - Limite quantitativo - Insussistenza.

 

In tema di responsabilità aggravata, il terzo comma dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. n. 69 del 2009, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario dell'art. 385, comma 4, c.p.c., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la liquidazione in concreto della somma in via equitativa rientra nel potere discrezionale del giudice e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, quando la motivazione dia adeguatamente conto del processo logico e valutativo seguito.

Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8943 del 18/03/2022 (Rv. 664450 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_385

 

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