Rimborso al vincitore dell'I.V.A. dovuta al difensore per le prestazioni professionali - Cass. n. 24634/2020

Spese giudiziali civili - condanna alle spese - Rimborso al vincitore dell'I.V.A. dovuta al difensore per le prestazioni professionali - Possibilità per il vincitore, per la sua qualità, di portarla in detrazione - Incidenza ostativa ai fini della condanna - Esclusione - Rilevanza in sede esecutiva - Configurabilità.

Tra le spese processuali che la parte soccombente deve essere condannata a rimborsare al vincitore rientra anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di I.V.A., costituendo tale imposta una voce accessoria, di natura fiscale, del corrispettivo dovuto per prestazioni professionali relative alla difesa in giudizio. L'eventualità che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l'I.V.A. dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione, poiché la condanna al pagamento dell'I.V.A. in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero "se dovuta").

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24634 del 05/11/2020 (Rv. 659915 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091

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