Spese giudiziali - Appello - Cass. n. 17916/2020

Spese giudiziali civili - di appello -Rigetto del gravame - Riforma della sentenza di primo grado sulle spese - Mancanza di specifico motivo del gravame - Divieto di riforma - Sussistenza.

Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14916 del 13/07/2020 (Rv. 658671 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_323

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