Spese giudiziali civili - condanna alle spese - in genere - Cass. n. 9728/2020

Procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo - Giudizio di opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 - Natura - Rapporti con la fase monitoria - Conseguenze in tema di liquidazione delle spese in sede di opposizione.

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole.

L’opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, mentre, ove essa venga rigettata, fatta salva l'ipotesi di opposizione incidentale da parte dell'amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020 (Rv. 658012 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092

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