Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - procedimenti speciali -divisione (giudizio di) - Cass. n. 1635/2020

Spese processuali - Disciplina - Imposizione alla massa - Fondamento - Limiti.

Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 1635 del 24/01/2020 (Rv. 656848 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0785, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092

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Spese giudiziali

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Cassazione

1635

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