Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione – Cass. n. 26706/2019

Abolizione dei minimi tariffari - Operatività nei rapporti tra professionista e cliente - Liquidazione delle spese da parte del giudice - Efficacia della tariffa - Permanenza.

A norma dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla legge n. 248 del 2006, l'abolizione dei minimi tariffari può operare nei rapporti tra professionista e cliente, ma l'esistenza della tariffa mantiene la propria efficacia quando il giudice debba procedere alla regolamentazione delle spese di giudizio in applicazione del criterio della soccombenza.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26706 del 21/10/2019 (Rv. 655753 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092

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