Spese giudiziali civili - compensazione - in genere - Cass. n. 20617/2018

Disciplina ex art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005 - Esplicita indicazione di giusti motivi - Necessità - Riferimento alla buona fede - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

In tema di spese legali, nei giudizi soggetti alla disciplina dell'art. 92, comma 2, c.p.c. come modificato dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005, ove non sussista la reciproca soccombenza, è legittima la compensazione delle spese processuali se concorrono altri giusti motivi, che vanno esplicitati nella motivazione in modo logico e coerente, dovendosi ritenere insufficiente a tal fine il mero richiamo alla buona fede della parte soccombente, elemento che può assumere rilievo per escludere la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ma che non giustifica di per sé la pronuncia di compensazione.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 20617 del 07/08/2018

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