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Spese giudiziali civili - procedimenti speciali - divisione (giudizio di) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3083 del 13/02/2006

Spese processuali - Disciplina.

Nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese necessarie allo svolgimento del giudizio nel comune interesse, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3083 del 13/02/2006