spese giudiziali civili - condanna alle spese - Cass. n. 16921/2017

Avvocatura dello Stato - Deposito di atto finalizzato alla mera costituzione in giudizio - Omesso svolgimento di ulteriore attività processuale - Condanna alle spese in favore del Ministero vittorioso - Esclusione - Sopravvenuta modifica del procedimento camerale ex art. 380-bis c.p.c. - Irrilevanza.

In tema di spese del procedimento camerale dinanzi alla Corte di cassazione, la mera costituzione dell'Avvocatura dello Stato, con semplice deposito di atto a ciò finalizzato, non consente la condanna della parte soccombente in favore del Ministero vittorioso, qualora non sia seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale di deposito di memoria, non assumendo rilevanza la circostanza che - a seguito della modifica dell'art. 380-bis c.p.c., operata dall'art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016 - sia stata preclusa la possibilità dell'audizione della parte in adunanza camerale.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16921 del 07/07/2017

 

_____________________________________

Spese giudiziali

Corte

Cassazione

 16921

2017