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spese giudiziali civili - condanna alle spese - Cass. n. 1283/2010

Disciplina dell'art. 282 cod. proc. civ. come novellato dalla legge n. 353 del 1990 - Provvisoria esecutività del capo contenente la condanna alle spese delle sentenze di primo grado indimente dalla natura della pronuncia principale - Sussistenza - Fondamento.

Ai sensi dell'art. 282 cod. proc. civ., così come novellato dall'art. 33 della legge 26 novembre 1990, n. 353, la condanna alle spese del giudizio contenuta nella sentenza di primo grado comporta, in quanto tale ed in linea con la tendenza resa manifesta dal disposto dell'art. 669 - septies, terzo comma, cod. proc. civ. (introdotto dalla stessa legge n. 353 del 1990), la provvisoria esecutività del relativo capo della sentenza, indimente dalla natura - se di condanna, costitutiva o di mero accertamento - e dal contenuto (se di accoglimento, di rigetto o di altro tenore della domanda principale o riconvenzionale o del terzo) della decisione principale, cui la statuizione sulle spese accede.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 1283 del 25/01/2010

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Spese giudiziali

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Cassazione

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2010