Spese giudiziali civili - intervento in causa โ€“ Cass. n. 12301/2005

Del chiamato in garanzia - Spese processuali - Incidenza sulla parte chiamante - Limiti.

Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" รจ assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12301 del 10/06/2005

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